In ambito privato, non ci sono specifiche norme alle quali attenersi obbligatoriamente sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche della piscina, sia per le caratteristiche di qualità dell’acqua. Oggi in Italia quanto sopra è lasciato alla responsabilità personale del proprietario ed alla serietà del costruttore dell’impianto.

Viceversa è obbligatorio ottenere il permesso per costruire o un titolo equivalente per la realizzazione vera e propria dell’opera.

Per quanto riguarda le piscine ad uso pubblico, la relativa normativa si sta via via ampliando; idem per quanto riguarda le piscine di pertinenza di strutture turistico-ricettive, agriturismi, le piscine condominiali, ecc..

In questi ambiti poichè sono direttamente le regioni che promulgano decreti e delibere, le differenze fra una regione e l’altra possono essere anche notevoli.

La tendenza è comunque quella di uniformare una serie di regolamenti e norme regionali per le caratteristiche costruttive, tecniche, manutentive e di gestione delle piscine ad uso pubblico o equiparato.

Il punto di partenza in questo caso è l’Atto di Intesa fra Stato e Regioni (17 Febbraio 1992 e successiva rivisitazione del 16 Gennaio 2003), con il quale si è voluto regolamentare l’uso delle piscine pubbliche, stabilire parametri di balneazione, criteri di sicurezza e sorveglianza, definire figure professionali autorizzate al mantenimento e alla conduzione delle piscine stesse.